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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016

Art. 31
Monitoraggio della Giunta regionale
1. Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito con l'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), la Giunta regionale informa annualmente la commissione assembleare competente sulle eventuali osservazioni pervenute all'Ufficio di Distretto dalle organizzazione sindacali territoriali, dai soggetti del terzo settore e dai cittadini ed utenti dei servizi.

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