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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016

Art. 5
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, può concedere contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la valutazione della pericolosità locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".

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