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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016

Art. 8
1.
Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'articolo 12.".

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