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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016

Capo VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 36
1. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) sono abrogati.
2. La lettera b) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 32 del 1993 sono abrogate.
Art. 37
Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 Sito esterno (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 Sito esterno), la Regione dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016 Sito esterno, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.
2. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 Sito esterno in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.

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