LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole:
"È in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete."
sono soppresse.