LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004
1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
3.
Il comma 3 quater dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.".
4.
Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.".