LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 21
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"e dei cartellini"
sono soppresse.2.
Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.".