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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

Art. 21
1.
Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"e dei cartellini"
sono soppresse.
2.
Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.".

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