LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 31
Monitoraggio della Giunta regionale
1. Al fine di ottimizzare e monitorare l'utilizzo delle risorse erogate con il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito con l'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), la Giunta regionale informa annualmente la commissione assembleare competente sulle eventuali osservazioni pervenute all'Ufficio di Distretto dalle organizzazione sindacali territoriali, dai soggetti del terzo settore e dai cittadini ed utenti dei servizi.