LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 35
Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale
1. Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) sono esercitate dalla Regione.
2. Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.