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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 15
1.
Il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"4. Al presidente dell'Osservatorio è corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio della carica pari a 7.200 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di trasferta fuori dal territorio dell'Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Al presidente onorario è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Ai componenti dell'Osservatorio è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza.".
2.
Dopo il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:
"4 bis. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.".

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