Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 19
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno) è aggiunto il seguente:
"4 bis. Nel caso in cui revochi un'autorizzazione di cui all'articolo 2 per motivi di pubblica utilità, oppure non riassegni, alla scadenza del periodo di concessione, il posteggio cui essa afferisce, il Comune rilascia al titolare un'autorizzazione di cui all'articolo 3, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente autorizzazione di cui all'articolo 2.".
2.
Dopo il comma 4 bis dell' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunto il seguente:
"4 ter. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g).".

Espandi Indice