LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 20
Modifiche all'
articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Il comma 2 dell'
articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogato.
2.
Il comma 3 dell'
articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
3.
Il comma 3 quater dell'
articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"3 quater.
I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.".
4.
Il comma 4 dell'
articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4.
La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.".