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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 3
1.
L' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Programma annuale operativo (PAO)
1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, l'Unione di Comuni montani approva un programma annuale operativo (PAO), il quale individua le opere e gli interventi, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.
2. Il PAO approvato è trasmesso alla Regione, la quale entro quindici giorni segnala eventuali incoerenze con le previsioni del programma regionale per la montagna vigente. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il sedicesimo giorno dalla trasmissione.
3. In caso di segnalazioni, l'Unione di Comuni montani modifica e riapprova il PAO e lo trasmette nuovamente alla Regione.
4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce all'Unione di Comuni montani la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8."

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