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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 30
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:
"3 bis. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 1, in alternativa alla copertura assicurativa per il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi, la Giunta regionale, previa richiesta del soggetto interessato, può ammettere alla gestione diretta dei sinistri in sanità nuovi e ulteriori enti parti integranti del Servizio sanitario regionale.".
2.
Il comma 4 dell' articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012 è sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l' articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato.".

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