LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 35
Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale
1.
Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e della
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) sono esercitate dalla Regione.
2.
Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.