LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Capo VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 36
Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni
1.
Gli articoli 7, 8, 9 e 10
della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) sono abrogati.
2.
La lettera b) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'
articolo 31 della legge regionale n. 32 del 1993 sono abrogate.
Art. 37
Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi
1.
In conformità a quanto previsto dall'
articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
(Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'
articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
), la Regione dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall'
articolo 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016
, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.




2.
La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'
articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016
in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.
