LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Capo VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 36
Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni
1.
Gli articoli 7, 8, 9 e 10
della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) sono abrogati.
2.
La lettera b) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'
articolo 31 della legge regionale n. 32 del 1993 sono abrogate.
Art. 37
Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi
1.
In conformità a quanto previsto dall'
articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
(Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'
articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
), la Regione dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall'
articolo 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016
, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.




2.
La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'
articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016
in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.
