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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/07/2017
2. Testo Originale23/12/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Capo I
AMBIENTE E TERRITORIO
Art. 2
1.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserita la seguente lettera:
"d bis) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;".
2.
Dopo il comma 5 dell' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta determina le priorità di intervento e stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle iniziative di promozione per la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica. A tal fine la Regione può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), operanti nel settore.".
Art. 3
1.
L' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Programma annuale operativo (PAO)
1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, l'Unione di Comuni montani approva un programma annuale operativo (PAO), il quale individua le opere e gli interventi, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.
2. Il PAO approvato è trasmesso alla Regione, la quale entro quindici giorni segnala eventuali incoerenze con le previsioni del programma regionale per la montagna vigente. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il sedicesimo giorno dalla trasmissione.
3. In caso di segnalazioni, l'Unione di Comuni montani modifica e riapprova il PAO e lo trasmette nuovamente alla Regione.
4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce all'Unione di Comuni montani la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8."
Art. 4
1.
L' articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Contributo alle attività
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi ai Comuni, alle Unioni di Comuni e agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, finalizzati a sostenere:
a) programmi e progetti per la sistemazione, la tutela e la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti di cui agli articoli 3 e 4;
b) progetti di carattere scientifico divulgativo ed educativo diretti alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.
2. La Giunta regionale individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 1.
3. La Regione, per la conservazione e aggiornamento del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche e per gli studi e le pubblicazioni di carattere geologico e speleologico aventi per tema la conoscenza e valorizzazione e la tutela dei geositi, delle aree carsiche e del patrimonio ipogeo, eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, con modalità definite dalla Giunta regionale.".
Art. 5
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, può concedere contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la valutazione della pericolosità locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".
Art. 6
1.
Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all' articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione Sito esterno per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.".
Art. 7
1.
Il comma 5 dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.".
2.
Dopo il comma 5 dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è aggiunto il seguente:
"5 bis. . L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.".
Art. 8
1.
Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'articolo 12.".
Art. 9
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale del 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche), è inserito il seguente:
"3 bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".
Art. 10
Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
1. Il mandato del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 13 marzo 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.
Art. 11
1.
Il comma 4 dell' articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:
"4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della Rete natura di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d'intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.".
Art. 12
Fondi rotativi per le imprese
1. Ai fini dell'adeguamento delle politiche finanziarie della Regione alle norme di principio di cui all' articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), ai sensi del medesimo articolo 72, comma 4, rientrano tra gli interventi ammessi, per gli effetti di quanto previsto dal medesimo articolo 72, comma 5, quelli derivanti dall'attuazione di accordi di programma per finalità ambientali di valenza anche interregionale.
Art. 13
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015
1. Nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell' articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuità amministrativa delle attività da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell' articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Art. 14

(modificata rubrica e comma 1 da art. 26 L.R. 18 luglio 2017, n. 14, poi aggiunto comma 2 bis da art. 4 L.R. 31 luglio 2020 n. 3)

Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale ed energetica
1. Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali ed energetiche, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale.
2. In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma.
2 bis. Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente.

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