LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 14
(modificata rubrica e comma 1 da art. 26 L.R. 18 luglio 2017, n. 14, poi aggiunto comma 2 bis da art. 4 L.R. 31 luglio 2020 n. 3)
Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale
ed energetica
1.
Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la
legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali
ed energetiche, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale.
2.
In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma.
2 bis.
Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente.