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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 20
1. Il comma 2 dell' articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogato.
2. Il comma 3 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
3.
Il comma 3 quater dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.".
4.
Il comma 4 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.".

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