LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 21
Modifiche all'
articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Al comma 3 dell'
articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"e dei cartellini"
sono soppresse.
2.
Il comma 4 dell'
articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4.
Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.".