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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 32
1.
Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è sostituito dal seguente:
"5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6.".
2.
Il comma 6 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituto dal seguente:
"6. Nei casi previsti al comma 5, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.".
3.
Il comma 7 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituto dal seguente:
"7. Il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalità previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).".

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