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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 3

(abrogato da Allegato A   L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato
Art. 33
1.
Il comma 2 dell' articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016, è così sostituito:
"2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.".

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