LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 3
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004
abrogato
Art. 33
Modifiche all'
articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016
1.
Il comma 2 dell'
articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016, è così sostituito:
"2.
La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.".