LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020
Art. 38
Modifiche all'
articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
La lettera d), del comma 6 quinquies, dell'
articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:
"d)
tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative.".