LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 4
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006
1.
L'
articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Contributo alle attività
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi ai Comuni, alle Unioni di Comuni e agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, finalizzati a sostenere:
a)
programmi e progetti per la sistemazione, la tutela e la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti di cui agli articoli 3 e 4;
b)
progetti di carattere scientifico divulgativo ed educativo diretti alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.
2.
La Giunta regionale individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 1.
3.
La Regione, per la conservazione e aggiornamento del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche e per gli studi e le pubblicazioni di carattere geologico e speleologico aventi per tema la conoscenza e valorizzazione e la tutela dei geositi, delle aree carsiche e del patrimonio ipogeo, eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, con modalità definite dalla Giunta regionale.".