LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 5
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008
1.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:
"1 bis.
La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, può concedere contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la valutazione della pericolosità locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".