LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 6
Modifiche all'
articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008
1.
Il comma 1 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'
articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.".