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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 7
1.
Il comma 5 dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.".
2.
Dopo il comma 5 dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è aggiunto il seguente:
"5 bis. . L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.".

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