LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18
TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Costituzione in giudizio
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i) dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa nonché dalla criminalità economica e con finalità corruttiva, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.