LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18
TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi d'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.