LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18
TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO III
PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO
Capo I
Disposizioni generali sui contratti di lavori, servizi e forniture
Art. 24
Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture
1. La Regione svolge funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Oltre ai compiti previsti dall'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 , la Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio, svolge le seguenti attività:
a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi degli articoli 13 e 15;
d) promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, confermando, come riferimento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative relative allo specifico contratto affidato;
e) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;
f) promuove la diffusione dell'uso del Patto d'integrità e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 .
3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:
a) alla gestione e all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;
c) all'elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato e alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;
d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;
e) ad assicurare il necessario supporto di informazioni agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
g) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'articolo 33;
h) all'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.
4. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dal presente articolo e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione, può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità nazionale anticorruzione ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.
Art. 25
Processo di riduzione delle stazioni appaltanti
1. La Regione promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, favorire la semplificazione delle procedure e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevenire e contrastare fenomeni di condizionamento della criminalità mafiosa, ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.
2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture i comuni non capoluogo di provincia si avvalgono delle centrali uniche di committenza istituite, in ciascun ambito territoriale ottimale, dalle unioni di comuni di cui all'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza). Il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 21 del 2012 incentiva la gestione associata della funzione di centrale unica di committenza esercitata in unione di comuni con un contributo fisso erogato all'unione secondo i criteri individuati dal programma medesimo e favorisce, altresì, la costituzione di centrali uniche di committenza tra più unioni al servizio di più ambiti ottimali.
3. I comuni e le loro unioni possono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera b) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), avvalersi degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia regionale Intercent-ER, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni della Città metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore.
4. Al fine dell'attuazione del processo di centralizzazione la Regione emana linee d'indirizzo per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2004, obbligati a rivolgersi all'Agenzia regionale Intercent-ER per le acquisizioni di beni e servizi.
5. La Regione, con cadenza annuale, effettua un monitoraggio sull'effettivo e corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia regionale Intercent-ER, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2004.
6. La Regione promuove protocolli d'intesa tra i soggetti aggregatori dell'Emilia Romagna, al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato.
Art. 26
Promozione della responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dagli articoli 45 e 46 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e in coerenza con i principi cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni d'illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione d'interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.
3. AI fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa e in coerenza con le linee di azione individuate nel Patto per il lavoro sottoscritto con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali il 20 luglio 2015 la Regione, nell'ambito degli appalti pubblici, opera per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 , nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
c) sostenere il recepimento dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e degli accordi tra le parti sociali volti a favorire, in caso di subentro di appalto, la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente aggiudicatario;
d) promuovere, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, l'individuazione delle soluzioni utili per garantire la prosecuzione dell'attività di impresa e la continuità occupazionale del personale in essa impiegato;
e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:
1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;
2) alla violazione degli istituti contrattuali;
3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;
5) qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
4. La tutela degli interessi di cui ai commi 2 e 3 può essere perseguita anche attraverso la definizione:
a) delle prestazioni oggetto di affidamento;
b) dei criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) delle condizioni di esecuzione.
5. La definizione degli elementi di cui al comma 4 è indicata nel bando di gara, nella lettera di invito o richiesta d'offerta e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.
6. La Regione opera per:
a) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
b) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
c) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
d) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;
e) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.
Capo II
Edilizia e costruzioni
Art. 27
Oggetto
1. Le disposizioni del presente capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
Art. 28
Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro
1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità d'inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
4. La Regione, mediante il comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Art. 29
Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni
1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni opera quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.
2. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'articolo 24 della presente legge e dalla legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente. Essa formula valutazioni, osservazioni e proposte alla consulta di cui all'articolo 4 di propria iniziativa o su richiesta di questa. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni della consulta di cui all'articolo 4 in cui vengono trattate questioni relative alla legalità nel settore edile e delle costruzioni.
3. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
c) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
d) da tre componenti effettivi, designati congiuntamente dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni;
4. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni dura in carica tre anni e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le proposte della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni sono adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo.
5. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni può trasmettere, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 .
Art. 30
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile
1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la Consulta di cui all'articolo 29. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati e applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e l'elaborazione, anche ai fini degli articoli 24 e 31, delle informazioni relative alle violazioni accertate.
Art. 31
Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, in riferimento ai lavori di cui al presente capo, provvede:
a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 32
Efficacia dei titoli abilitativi
1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.
2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 18, comma 4, della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 , lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.
4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 , attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.
5. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della presente legge, stabilisce i casi in cui l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è accertata attraverso la consultazione degli elenchi di merito.
Art. 33
Elenco regionale dei prezzi
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.
Art. 34
Elenco di merito nel settore edile e delle costruzioni
1. La Regione, con proprio atto, istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, in coerenza con le finalità e secondo le modalità definite all'articolo 14.
Capo III
Autotrasporto e facchinaggio
Art. 35
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per "autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto per esigenze proprie;
c) per "attività di facchinaggio" si intendono tutte quelle attività previste dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante: "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 ") e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.
Art. 36
Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari
1. Gli operatori economici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b) devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Gli operatori economici di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), quando previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 L. 5 marzo 2001, n. 57 , in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui all'articolo 35 operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.
Art. 37
Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo
1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, opera in particolare per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;
b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:
1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;
2) alla violazione degli istituti contrattuali;
3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;
5) a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
Art. 38
Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio
1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza di contrasto agli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro.
2. Le tabelle hanno valore indicativo. La loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi d'illegalità.
Capo IV
Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura
Art. 39
Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo
1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.
2. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, promuove:
a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa nonché la regolarità contributiva;
b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;
c) gli osservatori locali e indagini economiche sulle attività.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e all'elaborazione dei dati del Registro delle imprese.
Art. 40
Collaborazione per il contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
3. La Regione promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 . Alle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità la Regione può riconoscere meccanismi premiali da introdurre nei bandi per la concessione di contributi regionali. La Regione, al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti nel settore agroalimentare, supporta le attività che possono essere svolte a livello territoriale dalla Rete del lavoro agricolo di qualità e dalle imprese ad essa aderenti.
4. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sostengono, in particolare, iniziative volte a favorire le politiche attive del lavoro, il contrasto all'intermediazione illegale di manodopera, al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, nonché l'organizzazione e la gestione della manodopera stagionale e l'assistenza dei lavoratori anche stranieri.
Capo V
Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale
Art. 41
Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie
1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10 per cento rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva.
3. Il Comune o l'Unione di comuni competente, anche su segnalazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:
a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;
b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 la Regione procede altresì alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 14.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991 e alle concessioni di minerali solidi di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). Per l'attuazione del presente articolo la Regione emana direttive operative e indirizzi agli enti competenti in materia di attività estrattive.
Art. 42
Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale
1. La Regione stipula protocolli d'intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale con particolare attenzione a settori a rischio quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici territoriali del governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l'utilizzo efficace della banca dati unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011 da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.