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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta misure volte a contrastare i fenomeni d'infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali che incidono, negli ambiti di propria competenza, nei settori di cui alla presente legge, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali. La Regione adotta altresì misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela dell'impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.
Art. 2
Interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi d'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
Art. 3

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Piano integrato delle azioni
1. La Giunta Regionale predispone ogni due anni un piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione. Il piano è predisposto tenendo conto delle indicazioni della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 4 e delle analisi svolte mediante l'osservatorio di cui all'articolo 5.
2. Il piano integrato delle attività è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere della competente commissione assembleare.
3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.
Art. 4
Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile
1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo. In coerenza con le finalità della presente legge le attività della Consulta sono volte in particolare a coadiuvare la Giunta regionale nelle politiche relative ai settori di cui al titolo III.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dall'assessore regionale competente per materia, dal Presidente dell'Assemblea legislativa e dai capigruppo dei gruppi assembleari, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e alla corruzione. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale; possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.
3. La Consulta è articolata in sezioni tematiche che sono presiedute dall'assessore regionale competente per materia e sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori di riferimento nonché da ulteriori esperti e rappresentanti di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le sezioni tematiche formulano valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta di propria iniziativa o su richiesta di questa.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La Consulta è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico e organizzativo.
Art. 5
Funzioni di osservatorio
1. La Giunta regionale esercita le funzioni di osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi, al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati ai sensi della presente legge.
2. L'osservatorio regionale:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge;
b) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; apposite sezioni del rapporto sono dedicate:
1) al monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
2) al monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
3) all'attività di monitoraggio, svolta sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, relativa ai beni immobili, comprese le aziende, confiscati alla criminalità organizzata nella Regione Emilia-Romagna, anche avvalendosi delle funzioni del tavolo regionale di cui all'articolo 21, con il proposito di facilitare le attività di analisi e il riutilizzo sociale dei beni;
4) all'analisi delle principali cause dei fenomeni d'infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e della corruzione, dell'estorsione, del riciclaggio e dei comportamenti illegali che alterano il mercato dei diversi settori economici. Per ciò che riguarda i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture e il settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata, esso si avvale dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 24;
5) al monitoraggio sulla regolarità di appalti e condizioni di lavoro, avvalendosi dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 24;
6) all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità e d'illegalità nei settori di cui all'articolo 35 avvalendosi dei dati acquisiti tramite gli accordi di cui all'articolo 37;
7) all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità presenti negli altri settori produttivi, nelle attività di servizio e nel mondo delle professioni, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni di esercizio abusivo di attività economiche e di contraffazione che alterano il mercato;
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 9 e con i soggetti di cui all'articolo 10, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) si rapporta con la rete degli sportelli antiusura presenti sul territorio regionale;
e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 6.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'osservatorio regionale opera in stretto raccordo con l'osservatorio di cui all'articolo 24 e con gli altri osservatori e strutture regionali e in collegamento con gli enti locali, con gli osservatori locali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Sito esterno (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 Sito esterno) al fine di:
a) operare un costante scambio di dati e condividere informazioni, indagini e analisi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
b) attuare un sistema coordinato, condiviso e integrato d'iniziative e interventi promossi, progettati e realizzati ai sensi e in coerenza con le finalità della presente legge.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale.
5. L'osservatorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, può rendere disponibili i dati e le informazioni oggetto delle proprie attività di ricerca e di elaborazione, attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.
Art. 6
Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali, per la diffusione di conoscenze in materia e per conservarne la memoria storica.
2. Il centro di documentazione inoltre:
a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
b) promuove forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.
Art. 7

(aggiunto comma 6 bis da art. 43 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.
3. La Regione può promuovere e stipulare accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, volti in particolare a:
a) favorire l'attività ispettiva e di controllo, anche attraverso la condivisione con gli enti di vigilanza preposti d'informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone;
b) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;
c) potenziare il contrasto d'illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale in materia di criminalità economica, anche con riferimento ai fenomeni di attività economiche abusive, e di fenomeni corruttivi;
d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose.
4. La Regione promuove, anche nell'ambito di accordi di programma quadro con Unioncamere, specifici accordi relativi all'utilizzo e l'elaborazione dei dati del Registro delle imprese per la costruzione e la gestione degli elenchi di cui agli articoli 30, 33, 34, e della banca dati di cui all'articolo 39 nonché per le attività finalizzate alla promozione della responsabilità sociale.
5. La Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), il raccordo tra gli interventi di cui al comma 1 e quelli finalizzati al recupero dei beni immobili confiscati di cui all'articolo 19, nonché la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva. La Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui ai commi 1, 3 e 4, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
6. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 9, comma 2, 16, 17, 19, 22 e 23.
6 bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all'articolo 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.
Art. 8
Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica
1. La Regione Emilia-Romagna promuove accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, maggioritaria o minoritaria, volti a rafforzare la prevenzione primaria e secondaria relativamente alla materia dei pubblici appalti, a promuovere e diffondere la cultura della legalità e del contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione, a sostenere l'adozione di buone pratiche in materia di trasparenza e responsabilità sociale.
Art. 9
Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa
1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte di questi soggetti con gli enti locali del territorio regionale.
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, alla corruzione nonché alla promozione della cittadinanza responsabile e al supporto delle vittime dei reati di criminalità organizzata e mafiosa.
Art. 10
Rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore
1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni degli imprenditori e di categoria e le cooperative sociali affinché si impegnino ad adottare interventi orientati ad ostacolare la nascita, la diffusione e lo sviluppo della criminalità mafiosa ed economica e dei fenomeni corruttivi. Tali accordi sono finalizzati anche alla specifica attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b).
2. La Regione persegue l'obiettivo di rafforzare la cultura della legalità nelle realtà lavorative anche con il coinvolgimento delle università mediante la Conferenza Regione-università ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
Art. 11
Interventi formativi
1. La Regione Emilia-Romagna promuove le attività di formazione, d'informazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolte ai lavoratori e, specificamente, ai dipendenti delle amministrazioni regionali e locali, agli operatori economici e agli operatori della polizia locale.
2. Le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale sulle materie di cui al comma 1 sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
Art. 12
Costituzione in giudizio
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i) dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa nonché dalla criminalità economica e con finalità corruttiva, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.
TITOLO II
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
Capo I
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 13
Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici
1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e ai fenomeni corruttivi. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi dei professionisti.
2. La Regione promuove accordi e protocolli fra istituzioni, enti e rappresentanze economiche e dei lavoratori, finalizzate all'adozione di buone pratiche, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio d'infiltrazione mafiosa e corruttiva e di comportamenti irregolari e illegali.
Art. 14
Rating di legalità e Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici
1. Al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici, la Regione promuove e valorizza, come elemento di crescita responsabile dell'impresa e come valore sociale, l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali:
a) dando valore al rating di legalità delle imprese previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno), anche attraverso la previsione nei bandi per la concessione di benefici economici di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto medesimo;
b) diffondendo la Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese adottata dalla Regione medesima in attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 681, da parte delle imprese beneficiarie di finanziamenti regionali.
2. La Regione assicura l'applicazione dei principi dello Small Business Act di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 attraverso l'attuazione dell'articolo 83 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014).
3. La Regione istituisce l'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, di cui all'articolo 34; essa, inoltre, prevede l'adozione di elenchi di merito anche per le imprese e gli operatori economici di altri comparti particolarmente esposti al rischio d'infiltrazioni della criminalità organizzata, individuati dalla Giunta regionale su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, previa stipulazione di accordi con l'Autorità nazionale anticorruzione per l'accesso alle relative banche dati atte a certificare i requisiti utili all'iscrizione.
4. Nell'elenco di merito di cui al comma 3 sono iscritte, a fronte di semplice domanda, le imprese già in possesso del rating di legalità rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57.
5. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità d'iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco di cui al comma 3, nonché i casi in cui l'iscrizione nell'elenco sostituisce, in tutto o in parte, l'attestazione del possesso di requisiti di idoneità degli operatori economici.
6. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità definite ai sensi dei commi 4 e 5 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei contratti, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi; i soggetti iscritti si impegnano contestualmente a garantire la formale applicazione e il sostanziale rispetto per i propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti territoriali di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La cancellazione dagli elenchi è subordinata alla verifica della gravità delle eventuali inadempienze, secondo le modalità definite nell'atto di Giunta di cui al comma 5.
7. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 4.
8. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del territorio regionale, con fatturato inferiore a due milioni di euro. Gli accordi potranno altresì prevedere ambiti di collaborazione per il raccordo con gli elenchi di merito istituiti dalla Regione.
9. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.
Art. 15
Politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche
1. La Regione promuove, anche ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con le attività illecite e criminose.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), la Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:
a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione;
b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Sito esterno (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
c) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
d) la tutela dei pubblici dipendenti che denuncino condotte illecite ai sensi dell'articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3. Per le finalità del comma 2 la Regione, in correlazione con le funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, promuove la costituzione di una Rete per l'integrità e la trasparenza quale sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i responsabili della prevenzione della corruzione e i responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti non appartenenti al Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale n. 43 del 2001 al fine di:
a) condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione e programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.
Art. 16
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1;
b) la realizzazione, in collaborazione con le università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1 nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti alle finalità medesime.
2. La Regione promuove l'attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con la Conferenza Regione-università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
3. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui ai commi 1 e 2 mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 17
Interventi per la prevenzione dell'usura
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo, informativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale o mediante l'attuazione di convenzioni tra gli istituti di credito e le associazioni e le fondazioni interessate.
2. La Regione sperimenta, nell'ambito del programma triennale per le attività produttive, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.
3. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;
d) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 Sito esterno (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 Sito esterno (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.
Art. 18
Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico
1. Al fine di prevenire il ricorso all'usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie, la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), promuove:
a) la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie;
b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri anti-usura per prevenire fenomeni di ricorso all'usura o sostenere chi ne è vittima;
c) l'assunzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, da parte dei comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e d'individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, definiti dagli articoli 1, comma 2 e 6, commi 3 bis e 3 ter della legge regionale n. 5 del 2013.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2013.
Capo II
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 19

(modificata rubrica e aggiunto comma 2 bis da art. 1 L.R. 29 novembre 2019, n. 26)

Azioni finalizzate al recupero dei beni ...confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Sito esterno (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Sito esterno);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.
2 bis. La Regione, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli d'intesa, promuove:
a) lo scambio d'informazioni tra soggetti pubblici e privati, al fine di creare un sistema informativo delle aziende sequestrate o confiscate nel territorio;
b) azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate, volte al consolidamento, allo sviluppo e all'inserimento delle imprese nelle filiere produttive di riferimento;
c) la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria, sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
d) la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
e) azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende, anche mediante strumenti finanziari di sostegno e sviluppo nonché l'attribuzione di vantaggi economici.
Art. 19 bis
Unità di esperti
1. Per le finalità di cui all'articolo 19 della presente legge e di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), è istituita un'unità di esperti, con le seguenti funzioni tecnico-operative:
a) fornire supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018;
b) fornire supporto nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine d'incrementarne la redditività e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio;
c) individuare azioni specifiche di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate, anche al fine di garantirne la continuità produttiva e la gestione dinamica, nonché di tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori;
d) promuovere meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate.
2. L'unità di esperti esercita le funzioni di cui al comma 1 anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, l'autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all'articolo 4, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali.
3. L'unità di esperti è formata da cinque componenti, individuati dal Tecnico di garanzia della partecipazione di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2018, a seguito di selezione pubblica, e restano in carica tre anni.
4. Ai componenti dell'unità di esperti è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta. Ai componenti che non risiedono nel luogo di riunione dell'unità spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i consiglieri regionali. Ai componenti che, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse previste nell'ambito del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.
Art. 20

(aggiunto comma 1 bis da art. 3 L.R. 29 novembre 2019, n. 26)

Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale
1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispone corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati
1. Nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, la sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
2. Al fine di cui al comma 1, la sezione tematica esercita, anche in collaborazione con i soggetti interessati, le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori coinvolti, nonché dei relativi flussi informativi;
b) monitoraggio delle imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici;
c) analisi delle esperienze di gestione dei beni immobili e di sostegno alle imprese sequestrati e confiscati.
Art. 22
Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 Sito esterno (Misure contro la tratta di persone).
2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime innocenti dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.
3. La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:
a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
4. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.
5. Per beneficiare degli interventi di cui ai commi 3 e 4 le vittime devono essere residenti in Emilia-Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.
Art. 23
Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket
1. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti e idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.
TITOLO III
PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO
Capo I
Disposizioni generali sui contratti di lavori, servizi e forniture
Art. 24
Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture
1. La Regione svolge funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Oltre ai compiti previsti dall'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno, la Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio, svolge le seguenti attività:
a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi degli articoli 13 e 15;
d) promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, confermando, come riferimento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative relative allo specifico contratto affidato;
e) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;
f) promuove la diffusione dell'uso del Patto d'integrità e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 Sito esterno.
3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:
a) alla gestione e all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;
c) all'elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato e alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;
d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;
e) ad assicurare il necessario supporto di informazioni agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
g) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'articolo 33;
h) all'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.
4. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dal presente articolo e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione, può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità nazionale anticorruzione ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.
Art. 25
Processo di riduzione delle stazioni appaltanti
1. La Regione promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, favorire la semplificazione delle procedure e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevenire e contrastare fenomeni di condizionamento della criminalità mafiosa, ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.
2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture i comuni non capoluogo di provincia si avvalgono delle centrali uniche di committenza istituite, in ciascun ambito territoriale ottimale, dalle unioni di comuni di cui all'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza). Il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 21 del 2012 incentiva la gestione associata della funzione di centrale unica di committenza esercitata in unione di comuni con un contributo fisso erogato all'unione secondo i criteri individuati dal programma medesimo e favorisce, altresì, la costituzione di centrali uniche di committenza tra più unioni al servizio di più ambiti ottimali.
3. I comuni e le loro unioni possono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera b) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), avvalersi degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia regionale Intercent-ER, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni della Città metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore.
4. Al fine dell'attuazione del processo di centralizzazione la Regione emana linee d'indirizzo per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2004, obbligati a rivolgersi all'Agenzia regionale Intercent-ER per le acquisizioni di beni e servizi.
5. La Regione, con cadenza annuale, effettua un monitoraggio sull'effettivo e corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia regionale Intercent-ER, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2004.
6. La Regione promuove protocolli d'intesa tra i soggetti aggregatori dell'Emilia Romagna, al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato.
Art. 26
Promozione della responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dagli articoli 45 e 46 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e in coerenza con i principi cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 Sito esterno (Deleghe al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni d'illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione d'interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.
3. AI fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa e in coerenza con le linee di azione individuate nel Patto per il lavoro sottoscritto con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali il 20 luglio 2015 la Regione, nell'ambito degli appalti pubblici, opera per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
c) sostenere il recepimento dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e degli accordi tra le parti sociali volti a favorire, in caso di subentro di appalto, la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente aggiudicatario;
d) promuovere, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, l'individuazione delle soluzioni utili per garantire la prosecuzione dell'attività di impresa e la continuità occupazionale del personale in essa impiegato;
e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:
1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;
2) alla violazione degli istituti contrattuali;
3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;
5) qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
4. La tutela degli interessi di cui ai commi 2 e 3 può essere perseguita anche attraverso la definizione:
a) delle prestazioni oggetto di affidamento;
b) dei criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) delle condizioni di esecuzione.
5. La definizione degli elementi di cui al comma 4 è indicata nel bando di gara, nella lettera di invito o richiesta d'offerta e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.
6. La Regione opera per:
a) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
b) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
c) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
d) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;
e) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.
Capo II
Edilizia e costruzioni
Art. 27
Oggetto
1. Le disposizioni del presente capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
Art. 28
Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro
1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità d'inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
4. La Regione, mediante il comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Art. 29
Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni
1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni opera quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.
2. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'articolo 24 della presente legge e dalla legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente. Essa formula valutazioni, osservazioni e proposte alla consulta di cui all'articolo 4 di propria iniziativa o su richiesta di questa. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni della consulta di cui all'articolo 4 in cui vengono trattate questioni relative alla legalità nel settore edile e delle costruzioni.
3. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
c) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
d) da tre componenti effettivi, designati congiuntamente dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni;
4. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni dura in carica tre anni e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le proposte della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni sono adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo.
5. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni può trasmettere, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
Art. 30
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile
1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la Consulta di cui all'articolo 29. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati e applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e l'elaborazione, anche ai fini degli articoli 24 e 31, delle informazioni relative alle violazioni accertate.
Art. 31
Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, in riferimento ai lavori di cui al presente capo, provvede:
a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 32
Efficacia dei titoli abilitativi
1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.
2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 18, comma 4, della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.
4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.
5. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della presente legge, stabilisce i casi in cui l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno è accertata attraverso la consultazione degli elenchi di merito.
Art. 33
Elenco regionale dei prezzi
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.
Art. 34
Elenco di merito nel settore edile e delle costruzioni
1. La Regione, con proprio atto, istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, in coerenza con le finalità e secondo le modalità definite all'articolo 14.
Capo III
Autotrasporto e facchinaggio
Art. 35
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per "autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto per esigenze proprie;
c) per "attività di facchinaggio" si intendono tutte quelle attività previste dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante: "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 Sito esterno") e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.
Art. 36
Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari
1. Gli operatori economici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b) devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Gli operatori economici di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), quando previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 L. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui all'articolo 35 operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.
Art. 37
Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo
1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, opera in particolare per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;
b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:
1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;
2) alla violazione degli istituti contrattuali;
3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;
5) a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
Art. 38
Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio
1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza di contrasto agli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro.
2. Le tabelle hanno valore indicativo. La loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi d'illegalità.
Capo IV
Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura
Art. 39
Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo
1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.
2. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, promuove:
a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa nonché la regolarità contributiva;
b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;
c) gli osservatori locali e indagini economiche sulle attività.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e all'elaborazione dei dati del Registro delle imprese.
Art. 40
Collaborazione per il contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
3. La Regione promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 Sito esterno. Alle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità la Regione può riconoscere meccanismi premiali da introdurre nei bandi per la concessione di contributi regionali. La Regione, al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti nel settore agroalimentare, supporta le attività che possono essere svolte a livello territoriale dalla Rete del lavoro agricolo di qualità e dalle imprese ad essa aderenti.
4. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sostengono, in particolare, iniziative volte a favorire le politiche attive del lavoro, il contrasto all'intermediazione illegale di manodopera, al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, nonché l'organizzazione e la gestione della manodopera stagionale e l'assistenza dei lavoratori anche stranieri.
Capo V
Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale
Art. 41
Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie
1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10 per cento rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva.
3. Il Comune o l'Unione di comuni competente, anche su segnalazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:
a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;
b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 la Regione procede altresì alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 14.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991 e alle concessioni di minerali solidi di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). Per l'attuazione del presente articolo la Regione emana direttive operative e indirizzi agli enti competenti in materia di attività estrattive.
Art. 42
Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale
1. La Regione stipula protocolli d'intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale con particolare attenzione a settori a rischio quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici territoriali del governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l'utilizzo efficace della banca dati unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile
1. In memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
Art. 44
Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico".
2. L'associazione "Avviso pubblico" è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota d'iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 45

(modificato comma 2 da art. 10 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nei piani integrati ... di cui all'articolo 3 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 22 e 23 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;
c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 19 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'articolo 21;
d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 14 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 26;
e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione e attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 30 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 32;
f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio, con particolare riguardo alla definizione e attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 37, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;
g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura di cui all'articolo 41;
h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della presente legge, presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'approvazione del Piano integrato delle azioni regionali di cui all'articolo 3 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previsto, con particolare riguardo al loro livello di coordinamento e integrazione raggiunti.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. A tale fine e per rendere effettivamente pubblica la relazione prevista dall'articolo 45, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura.
Art. 46
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2018 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 47
Disposizioni transitorie
1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) dura in carica fino alla sua scadenza.
2. Fino all'approvazione dell'atto di cui all'articolo 34 è confermata la validità dell'elenco di merito di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2010.
3. La riduzione prevista dall'articolo 41, comma 2, si applica alle autorizzazioni all'attività estrattiva e alle concessioni minerarie rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 48
1.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:
"4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 24 del 2003 Sito esterno e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.".
2.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2013 è inserito il seguente:
"Articolo 3 bis
Patrocinio
1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.
2. Per le medesime finalità del comma 1 la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di protocolli d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.".
3.
All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2013, sono aggiunte in fine le seguenti parole
"e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis".
4.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
2 quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.".
5. L'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.
Art. 49
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
c) la legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari).

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