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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 378 del 19 dicembre 2016

Art. 2
Reddito di solidarietà
1. Il reddito di solidarietà consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare, come definito all'articolo 3, comma 1.
2. I Comuni o le loro Unioni svolgono l'istruttoria al fine del riconoscimento del reddito di solidarietà, nel rispetto delle norme che seguono, in collaborazione, quanto alla realizzazione del progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'articolo 12.
3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi i servizi territoriali, sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari). Possono altresì essere attivati i servizi, le misure e gli strumenti compatibili previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), coerenti con le finalità del comma 1.

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