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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 378 del 19 dicembre 2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Reddito di solidarietà
Art. 3 - Beneficiari e requisiti di accesso
Art. 4 - Ammontare e durata
Art. 5 - Modalità di accesso
Art. 6 - Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo
Art. 7 - Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza
Art. 8 - Regolamento di attuazione
Art. 9 - Governance della programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà
Art. 10 - Monitoraggio e clausola valutativa
Art. 11 - Abrogazioni
Art. 12 - Disposizioni finanziarie
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il reddito di solidarietà, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il reddito di solidarietà costituisce una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.
Art. 2
Reddito di solidarietà
1. Il reddito di solidarietà consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare, come definito all'articolo 3, comma 1.
2. I Comuni o le loro Unioni svolgono l'istruttoria al fine del riconoscimento del reddito di solidarietà, nel rispetto delle norme che seguono, in collaborazione, quanto alla realizzazione del progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'articolo 12.
3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi i servizi territoriali, sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari). Possono altresì essere attivati i servizi, le misure e gli strumenti compatibili previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), coerenti con le finalità del comma 1.
Art. 3
Beneficiari e requisiti di accesso
1. Possono accedere al reddito di solidarietà i nuclei familiari, anche unipersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno ventiquattro mesi, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, inferiore o uguale a 3.000 euro.
2. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili. L'importo può essere aggiornato annualmente nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8.
3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 Sito esterno (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 Sito esterno, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).
4. Sono esclusi dall'accesso al reddito di solidarietà i nuclei familiari nei quali il richiedente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
Art. 4
Ammontare e durata
1. L'ammontare massimo mensile del reddito di solidarietà è pari a 400 euro per nucleo familiare.
2. L'intervento è concesso per un periodo definito dal regolamento di cui all'articolo 8 e comunque non superiore a dodici mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.
3. L'importo massimo mensile di cui al comma 1, il periodo di interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3 possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, in riferimento agli esiti del monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 comma 1.
Art. 5
Modalità di accesso
1. La richiesta del reddito di solidarietà è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 2, presso il Comune o l'Unione dei Comuni territorialmente competente, mediante apposito modello corredato delle dichiarazioni, individuate nel regolamento di cui all'articolo 8, attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.
Art. 6
Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo
1. L'accesso al reddito di solidarietà deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'articolo 3, nonché dal referente del Servizio sociale territoriale dei Comuni competenti e, in caso di inserimento lavorativo, anche dal Centro per l'impiego.
2. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo è finalizzato al superamento della condizione di povertà ovvero dei rischi di marginalità familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo.
3. Nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, così come gli impegni assunti dai beneficiari, secondo le previsioni di cui all'articolo 7.
4. Tra le misure e gli impegni di cui al comma 3 assumono rilievo:
a) incontri programmati con il Servizio sociale territoriale;
b) frequenza scolastica o di percorsi di orientamento e formazione professionale;
c) progetti di inclusione sociale o di ricerca attiva del lavoro;
d) disponibilità all'accettazione di offerte di lavoro;
e) iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute;
f) attività di mantenimento e cura dell'alloggio;
g) percorsi a garanzia dell'educazione ed integrazione dei minori.
5. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo individua altresì le cause di decadenza dalla misura.
Art. 7
Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza
1. Il rappresentante del nucleo familiare beneficiario del reddito di solidarietà, individuato nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni dove ha presentato domanda ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, della composizione del nucleo familiare, cosi come ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8. In caso di mancata comunicazione opera la decadenza dalla misura.
2. Il nucleo familiare beneficiario decade inoltre dal diritto di fruizione del reddito di solidarietà al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
b) mancato rispetto degli impegni specificamente assunti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
c) comportamenti, da parte dei componenti del nucleo familiare, inconciliabili con il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, come disciplinati nel regolamento di cui all'articolo 8.
3. È affidato al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza.
4. Il Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza di cui ai commi 1 e 2, si attiva secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8.
Art. 8
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione assembleare, definisce le modalità di attuazione del reddito di solidarietà con regolamento regionale, ed in particolare:
a) l'ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito prevista dall'articolo 4, comma 1, e i criteri per l'eventuale rideterminazione dell'indennità economica temporanea del reddito di solidarietà in relazione alle risorse disponibili;
b) i criteri per l'eventuale rideterminazione del periodo di godimento della misura economica, garantita attraverso il reddito di solidarietà, ai sensi dell'articolo 4;
c) eventuali ulteriori obblighi dei beneficiari del reddito di solidarietà;
d) le modalità di erogazione della misura economica;
e) le dichiarazioni da allegare al modello di richiesta del reddito di solidarietà, ai sensi dell'articolo 5;
f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito;
g) le modalità di verifica del rispetto degli obblighi assunti, nonché di attivazione del Servizio sociale territoriale nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dell'articolo 7;
h) le modalità di rideterminazione dell'ammontare della misura economica garantita attraverso il reddito di solidarietà, nei casi in cui, in corso di erogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare ovvero di altro genere;
i) eventuali ipotesi di sospensione della corresponsione del reddito di solidarietà;
j) le modalità di presa in carico integrata ed i contenuti del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
k) le cause di decadenza dal beneficio e relative procedure di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la definizione e l'eventuale aggiornamento del regolamento si tiene conto dell'attività di analisi, monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10.
Art. 9
Governance della programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà
1. La Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, in composizione allargata agli assessori competenti in materia di scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, costituisce l'ambito in cui viene garantito l'effettivo coordinamento, quanto alla programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà, tra Regione e sistema delle Autonomie locali.
Art. 10
Monitoraggio e clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall'introduzione della disciplina regionale del reddito di solidarietà rispetto agli obiettivi fissati nell'articolo 1, comma 2.
2. A tal fine la Giunta, entro quattordici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sullo stato di attuazione della legge. Successivamente, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che, sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi, fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) tipologia dei beneficiari del reddito di solidarietà ed entità dei benefici erogati, comprensiva dei casi di sospensione e decadenza;
b) tipologia delle specifiche misure di sostegno attivate e degli impegni assunti dai beneficiari nell'ambito dei progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
c) grado di copertura dell'accesso al reddito di solidarietà e ai progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, sia rispetto alle richieste ricevute, sia rispetto ai potenziali destinatari;
d) l'ammontare complessivo delle risorse regionali impiegate e la loro ripartizione in relazione alle diverse tipologie di intervento;
e) eventuali criticità emerse sia in termini di programmazione e realizzazione degli interventi sia in termini di miglioramento dell'efficacia degli stessi ed eventuali conseguenti proposte di modifica normativa;
f) dettaglio territoriale che abiliti ad una lettura dei dati dal punto di vista geografico, almeno fino al livello territoriale distrettuale.
3. La competente commissione assembleare formula valutazioni da trasmettere alla Giunta regionale, in merito al rapporto sullo stato di attuazione della legge presentato dalla Giunta.
4. La Regione, al fine di verificare l'efficacia della presente legge nel favorire l'inclusione sociale e l'attivazione lavorativa dei nuclei beneficiari, promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 11
Abrogazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è abrogato.
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito della missione 12, programma 4, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi", al capitolo U 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, che costituiscono i limiti di spesa per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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