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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017 n. 25

Art. 3

(sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 52 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Beneficiari e requisiti di accesso
1. Possono accedere al reddito di solidarietà i nuclei familiari, anche unipersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno ventiquattro mesi, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, inferiore o uguale a 3.000 euro.
2. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili. L'importo può essere aggiornato annualmente nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8.
3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 Sito esterno (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 Sito esterno, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) ovvero del Reddito di inclusione (ReI) come disciplinato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), o comunque di ogni misura statale specificamente rivolta al contrasto alla povertà, ovvero del beneficio della Carta Acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).
3 bis. Il reddito di solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al ReI ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.
4. Sono esclusi dall'accesso al reddito di solidarietà i nuclei familiari nei quali il richiedente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

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