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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017 n. 25

Art. 4
Ammontare e durata
1. L'ammontare massimo mensile del reddito di solidarietà è pari a 400 euro per nucleo familiare.
2. L'intervento è concesso per un periodo definito dal regolamento di cui all'articolo 8 e comunque non superiore a dodici mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.
3. L'importo massimo mensile di cui al comma 1, il periodo di interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3 possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, in riferimento agli esiti del monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 comma 1.

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