LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO
Art. 2 ter
(aggiunto da art. 4 L.R. 8 giugno 2018, n. 7)
Finanziamenti
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 , la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017 .
2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
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