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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017 n. 25

L.R. 8 giugno 2018, n. 7

Riferimenti attivi - norma che modifica:

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni e dei Centri per l'impiego
Art. 2 bis - Piano regionale per la lotta alla povertà
Art. 2 ter - Finanziamenti
Art. 3 - Beneficiari del RES
Art. 4 - Ammontare del RES e norme di attuazione
Art. 5 - Modalità di accesso al RES
Art. 6 - Progetto personalizzato di attivazione sociale ed inserimento lavorativo
Art. 7 - Cause di decadenza del RES
Art. 8 - Regolamento di attuazione
Art. 9 - Governance della programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà
Art. 10 - Monitoraggio e clausola valutativa
Art. 11 - Abrogazioni
Art. 12 - Disposizioni finanziarie
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce il reddito di solidarietà (RES) e sostiene, al fine di aiutare, in una prospettiva futura, il superamento da parte dei beneficiari della soglia di povertà relativa, il sistema territoriale dei Centri per l'impiego e di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà sulla base delle indicazioni della programmazione regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro, del Piano sociale e sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla povertà previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 Sito esterno(Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).
2. Il reddito di solidarietà costituisce una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.
Art. 2

(sostituita rubrica, commi 1 e 2 e aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 8 giugno 2018, n. 7)

Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni e dei Centri per l'impiego
1. Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l'ammontare del beneficio così come previsto all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l'inserimento lavorativo e l'attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.
1 bis. Il beneficio economico è erogato nell'ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
2. I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, autorizzano la spesa e l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.
3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi i servizi territoriali, sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari). Possono altresì essere attivati i servizi, le misure e gli strumenti compatibili previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), coerenti con le finalità del comma 1.
Art. 2 bis
Piano regionale per la lotta alla povertà
1. L'Assemblea legislativa approva il Piano regionale triennale per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, in cui vengono definiti gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà nazionale e sui fondi regionali ed europei.
2. Il Piano dà altresì indicazioni per il coordinamento dei servizi e per la programmazione territoriale.
Art. 2 ter
Finanziamenti
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno.
2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 3

(prima sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 52 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25 poi sostituito articolo da art. 5 L.R. 8 giugno 2018, n. 7)

Beneficiari del RES
1. Possono accedere al RES i nuclei familiari, ammessi alla misura nazionale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, residenti in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.
Art. 4
Ammontare del RES e norme di attuazione
1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all'articolo 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l'ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.
2. Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.
3. L'ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.
Art. 5
Modalità di accesso al RES
1. La richiesta del RES è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso il Comune o l'Unione dei comuni territorialmente competente, mediante il modello di "domanda unica RES - REI" completo del requisito di residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.
2. Gli enti competenti all'istruttoria del RES sono gli stessi previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno.
Art. 6
Progetto personalizzato di attivazione sociale ed inserimento lavorativo
1. I Comuni nella predisposizione dei progetti personalizzati di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno tengono conto della misura aggiuntiva regionale RES.
2. Il progetto è unico e viene realizzato con i medesimi strumenti e le stesse modalità previste per la misura nazionale.
Art. 7
Cause di decadenza del RES
1. Si decade o si è sospesi dal RES se si decade o si è sospesi dalla misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017.
2. Si decade dal solo RES nel caso in cui si perda la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna.
Art. 8

(prima sostituita lett. f) comma 1 da art. 53 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25, poi abrogato articolo da art. 11 L.R. 8 giugno 2018, n. 7)

Regolamento di attuazione
abrogato.
Art. 9
Governance della programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà
1. La Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, in composizione allargata agli assessori competenti in materia di scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, costituisce l'ambito in cui viene garantito l'effettivo coordinamento, quanto alla programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà, tra Regione e sistema delle Autonomie locali.
Art. 10
Monitoraggio e clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall'introduzione della disciplina regionale del reddito di solidarietà rispetto agli obiettivi fissati nell'articolo 1, comma 2.
2. A tal fine la Giunta, entro quattordici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sullo stato di attuazione della legge. Successivamente, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che, sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi, fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) tipologia dei beneficiari del reddito di solidarietà ed entità dei benefici erogati, comprensiva dei casi di sospensione e decadenza;
b) tipologia delle specifiche misure di sostegno attivate e degli impegni assunti dai beneficiari nell'ambito dei progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
c) grado di copertura dell'accesso al reddito di solidarietà e ai progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, sia rispetto alle richieste ricevute, sia rispetto ai potenziali destinatari;
d) l'ammontare complessivo delle risorse regionali impiegate e la loro ripartizione in relazione alle diverse tipologie di intervento;
e) eventuali criticità emerse sia in termini di programmazione e realizzazione degli interventi sia in termini di miglioramento dell'efficacia degli stessi ed eventuali conseguenti proposte di modifica normativa;
f) dettaglio territoriale che abiliti ad una lettura dei dati dal punto di vista geografico, almeno fino al livello territoriale distrettuale.
3. La competente commissione assembleare formula valutazioni da trasmettere alla Giunta regionale, in merito al rapporto sullo stato di attuazione della legge presentato dalla Giunta.
4. La Regione, al fine di verificare l'efficacia della presente legge nel favorire l'inclusione sociale e l'attivazione lavorativa dei nuclei beneficiari, promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 11
Abrogazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è abrogato.
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito della missione 12, programma 4, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi", al capitolo U 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, che costituiscono i limiti di spesa per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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