LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO
Art. 1
(sostituito da art. 1 L.R. 8 giugno 2018, n. 7)
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce il reddito di solidarietà (RES) e sostiene, al fine di aiutare, in una prospettiva futura, il superamento da parte dei beneficiari della soglia di povertà relativa, il sistema territoriale dei Centri per l'impiego e di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà sulla base delle indicazioni della programmazione regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro, del Piano sociale e sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla povertà previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
(Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).
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2. Il reddito di solidarietà costituisce una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.