LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO
Art. 2
(sostituita rubrica, commi 1 e 2 e aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 8 giugno 2018, n. 7)
Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni e dei Centri per l'impiego
1. Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l'ammontare del beneficio così come previsto all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 , e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l'inserimento lavorativo e l'attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.
1 bis. Il beneficio economico è erogato nell'ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 , finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
2. I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 147 del 2017 , autorizzano la spesa e l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.
3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi i servizi territoriali, sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari). Possono altresì essere attivati i servizi, le misure e gli strumenti compatibili previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), coerenti con le finalità del comma 1.