LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO
Art. 4
(sostituito da art. 6 L.R. 8 giugno 2018, n. 7)
Ammontare del RES e norme di attuazione
1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all'articolo 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l'ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.
2. Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017 , pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.
3. L'ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017 , è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.