LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Capo III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 18
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996
1.
La lettera c) del comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7) è sostituita dalla seguente:
"c)
dirigente responsabile della struttura organizzativa della Regione competente a livello territoriale in materia di agricoltura.".
Art. 19
Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999
1.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) è aggiunto il seguente:
"4 bis.
Nel caso in cui revochi un'autorizzazione di cui all'articolo 2 per motivi di pubblica utilità, oppure non riassegni, alla scadenza del periodo di concessione, il posteggio cui essa afferisce, il Comune rilascia al titolare un'autorizzazione di cui all'articolo 3, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente autorizzazione di cui all'articolo 2.".
2.
Dopo il comma 4 bis dell'
articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunto il seguente:
"4 ter.
Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g).".
Art. 20
Modifiche all'
articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Il comma 2 dell'
articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogato.
2.
Il comma 3 dell'
articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
3.
Il comma 3 quater dell'
articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"3 quater.
I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.".
4.
Il comma 4 dell'
articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4.
La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.".
Art. 21
Modifiche all'
articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Al comma 3 dell'
articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"e dei cartellini"
sono soppresse.
2.
Il comma 4 dell'
articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4.
Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.".
Art. 22
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013
1.
Dopo il comma 8 dell'
articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è aggiunto il seguente:
"8 bis.
È vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito, in particolare quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).".
Art. 23
Modifiche all'
articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Dopo il comma 3 dell'
articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:
"3 bis.
La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla
legge n. 56 del 2014 e dall'intesa generale quadro di cui all'articolo 5 della presente legge, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale.".
Art. 24
Modifiche all'
articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Il comma 1 dell'
articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"1.
In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:
a)
scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
b)
definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della
L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);
c)
collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.".
2.
Le lettere b) e c) del comma 2 dell'
articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono abrogate.
3.
La lettera b) del comma 3 dell'
articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è abrogata.
Art. 25
Modifiche all'
articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Dopo il comma 13 dell'
articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è aggiunto il seguente:
"13 bis.
Una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti.".
2.
Dopo il comma 13 bis dell'
articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:
"13 ter.
La delega è comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresì, le modifiche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo.".
3.
Dopo il comma 13 ter dell'
articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:
"13 quater.
La convenzione di cui al comma 13 bis disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione individuate nella convenzione.".
Art. 26
Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Alla lettera d) del comma 5 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016, dopo le parole
"per le attività 2016"
sono aggiunte le seguenti:
"e 2017".
Art. 27
Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015
1.
Il programma triennale per le attività produttive 2012-2015, in attuazione degli articoli 54 e 55
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015, in attuazione dell'
articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea legislativa.
2.
I procedimenti avviati sulla base dei programmi, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.
Art. 28
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2016
abrogato