Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 31/07/2020 | ||
2. | 18/07/2017 | ||
3. | 23/12/2016 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Capo II
TRASPORTI
Art. 15
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"4.
Al presidente dell'Osservatorio è corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio della carica pari a 7.200 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di trasferta fuori dal territorio dell'Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Al presidente onorario è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Ai componenti dell'Osservatorio è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza.".
2.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:
"4 bis.
Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.".
Art. 16
Modifiche all'
articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Al comma 4 dell'
articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole:
"È in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete."
sono soppresse.
Art. 17
Modifiche all'
articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
L'
articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 40
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1.
Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Il regolamento è stabilito dall'impresa, è trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante, e assume valore dopo trenta giorni dall'inoltro in assenza di rilievi.
2.
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.
3.
Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. Fino a tale data, l'obbligo di validazione per tutti i titoli di viaggio in occasione di ogni cambio mezzo dovrà esser disposto dalle autorità competenti in modo da garantire entro il 1° gennaio 2018 l'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale. Tale obbligo è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.
4.
La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.
5.
La violazione degli obblighi indicati al comma 2, per gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio adeguato mai obliterato, comporta:
a)
il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo dall'origine alla destinazione del viaggio;
b)
la sanzione amministrativa nella misura minima di cinquanta e massima di duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori; la sanzione nella misura minima è pagata immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione ovvero entro i successivi cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi dalla contestazione; decorso il citato termine di cinque giorni, resta fermo il pagamento della sanzione in misura ridotta e della sanzione massima ai sensi della
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
c)
il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.
6.
La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dall'1 gennaio 2018, fatta salva l'eventuale disposizione anticipata di tale obbligo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:
a)
in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di notifica della violazione; la sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione;
b)
in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;
c)
nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.
7.
Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Si applica la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi dalla contestazione, fatta eccezione dei soli giorni festivi, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.
8.
L'assolvimento delle sanzioni deve essere effettuato oltre che nelle mani dell'agente accertatore, qualora previsto, con sistemi di pagamento, di facile accesso per i cittadini, indicati dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio, a mezzo di versamento in conto corrente postale o presso la sede del soggetto responsabile. Gli stessi soggetti responsabili rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e le modalità dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.
9.
L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 19
della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'
articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
10.
Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'
articolo 13 della legge n. 689 del 1981 , compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal
capo I, sezione II, della legge n. 689 del 1981 e dalla
legge regionale n. 21 del 1984.
11.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'
articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.
12.
L'ordinanza-ingiunzione di cui all'
articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984 è emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio.
13.
Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
14.
Per le infrazioni di cui all'
articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 euro, a un massimo di 309 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.
15.
I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.".