LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 26
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14(1)
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 delle legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste ,è disposta, per il bilancio 2017-2019, l'autorizzazione di spesa pari ad euro 116.100.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta dal presente articolo nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2017, è aumentata di euro 3.960.000,00)
(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2017 dal presente articolo nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, è ridotta di euro 1.700.000,00)