LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 26
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione
1. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento, relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale afferente alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, del bilancio regionale di previsione 2017-2019.
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta dal presente articolo nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2017, è aumentata di euro 3.960.000,00)
(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2017 dal presente articolo nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, è ridotta di euro 1.700.000,00)