Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2017, un contributo pari a euro 50.000,00 al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero.
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
1. Al fine di favorire la stabilità del sistema finanziario a favore delle imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi alle imprese associate ai Confidi di primo e secondo grado, che siano stati oggetto di aggregazione nel corso degli ultimi due anni o abbiano messo in atto tale progetto nel corso dei prossimi due anni. L'agevolazione sarà destinata ai soci dei Confidi iscritti al vigente Albo degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'
articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'
articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 , al fine di favorire la loro sostenibilità, per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'
articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal
decreto legislativo n. 141 del 2010 .
2. I contributi di cui al comma 1 dovranno essere destinati alle nuove imprese socie o alle imprese già socie che intendano aumentare la loro quota associativa nei Confidi aggregati, come descritto nella circolare n. 216 del 2006 (settimo aggiornamento) della Banca d'Italia e potranno essere computati a posta di patrimonio di vigilanza (Tier I o Tier II) dei soggetti aggregati.
3. La Regione concede contributi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalità enunciate ai commi 1 e 2, con preferenza alle imprese socie di quelle aggregazioni di Confidi che dimostreranno la maggiore capacità di interazione con le imprese del territorio regionale e che prevedano nella compagine sociale una percentuale rilevante di imprese che possono beneficiare del servizio di garanzia.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2017 |
euro |
2.000.000,00; |
- esercizio 2018 |
euro |
2.000.000,00; |
- esercizio 2019 |
euro |
2.000.000,00; |
Art. 4
Contributo al Comune di Mirandola per l'attivazione e promozione di un Centro di documentazione sul Sisma 2012
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per ognuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, un contributo pari a 100.000,00 euro al Comune di Mirandola per le azioni necessarie all'attivazione e alla promozione di un Centro di documentazione del Sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo.
Art. 5
Contributo al Comune di Camugnano
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2017 un contributo pari a 50.000,00 euro al Comune di Camugnano per gli interventi necessari al completamento dei lavori nelle scuole medie statali di Camugnano, finalizzati al risparmio energetico, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 4 Istruzione e diritto allo studio, Programma 3 Edilizia Scolastica.
Art. 6
Contributo al Comune di San Giovanni in Persiceto
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2017 un contributo pari a 50.000,00 euro al Comune di San Giovanni in Persiceto per le azioni e gli interventi necessari al recupero di porzione di territorio utilizzata dalla Regione Emilia-Romagna per la collocazione di strutture temporanee post sisma sull'area ex PMS, con conversione della stessa a struttura sportiva, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche Giovanili, sport e tempo libero, Programma 2 Giovani.
Art. 7
Interventi e opere di manutenzione straordinaria
1. Per la realizzazione di interventi e opere di manutenzione straordinaria di difesa della costa e per opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti, sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- Esercizio 2017 |
euro |
1.300.000,00; |
- Esercizio 2018 |
euro |
1.300.000,00; |
- Esercizio 2019 |
euro |
1.300.000,00. |
Art. 8
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- Esercizio 2017 |
Euro |
500.000,00; |
- Esercizio 2018 |
Euro |
500.000,00; |
- Esercizio 2019 |
Euro |
500.000,00. |
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 9
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali le seguenti autorizzazioni di spesa:
- Esercizio 2017 |
euro |
1.500.000,00, |
- Esercizio 2018 |
euro |
2.500.000,00, |
- Esercizio 2019 |
euro |
2.500.000,00. |
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 10
Interventi di manutenzione
1. Per gli interventi di manutenzione finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- Esercizio 2017 |
euro |
2.000.000,00, |
- Esercizio 2018 |
euro |
3.500.000,00, |
- Esercizio 2019 |
euro |
3.500.000,00. |
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 11
Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"
1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2017 è autorizzata a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale" con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della
legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"), per un importo pari ad euro 150.000,00 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Incremento del patrimonio di ATER - Associazione teatrale Emilia-Romagna
1. abrogato.
Art. 13
Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti
1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) è autorizzato per il bilancio 2017-2019, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'
articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 delle
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste ,è disposta, per il bilancio 2017-2019, l'autorizzazione di spesa pari ad euro 116.100.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.
Art. 15
Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli Enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2017 l'importo di Euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.
Art. 16
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'
articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per il bilancio 2017-2019 in complessivi euro 38.000.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:
- acquisto di beni e servizi |
per euro |
14.664.500,00; |
- trasferimenti correnti |
per euro |
21.000.000,00; |
- acquisto di beni |
per euro |
2.335.500,00. |
Art. 17
Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'
articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 14 (Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), al fine di attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, sono integrate nel modo seguente:
- Esercizio 2019 |
euro |
3.000.000,00. |
Interventi infrastrutturali nell'ambito dell'aeroporto di Parma
1. abrogato.
Art. 19
Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione
1. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69
della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento, relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale afferente alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, del bilancio regionale di previsione 2017-2019.
Art. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2017-2019, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.