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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 26

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n.19

L.R. 10 dicembre 2019, n. 30

Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta dal presente articolo nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2017, è aumentata di euro 3.960.000,00)

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2017 dal presente articolo nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, è ridotta di euro 1.700.000,00)

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