LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 26
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017)
Art. 3(2)
(modificato comma 3 da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 30)
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
1. Al fine di favorire la stabilità del sistema finanziario a favore delle imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi alle imprese associate ai Confidi di primo e secondo grado aggregatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020. L'agevolazione sarà destinata ai soci dei Confidi iscritti al vigente Albo degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 , al fine di favorire la loro sostenibilità, per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all' articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010 .
2. I contributi di cui al comma 1 dovranno essere destinati alle nuove imprese socie o alle imprese già socie che intendano aumentare la loro quota associativa nei Confidi aggregati, come descritto nella circolare n. 216 del 2006 (settimo aggiornamento) della Banca d'Italia e potranno essere computati a posta di patrimonio di vigilanza (Tier I o Tier II) dei soggetti aggregati.
3. La Regione concede contributi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalità enunciate ai commi 1 e 2, con preferenza alle imprese socie di quelle aggregazioni di Confidi che dimostreranno la maggiore capacità di interazione con le imprese del territorio regionale e che prevedano nella compagine sociale una percentuale rilevante di imprese che possono beneficiare del servizio di garanzia.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2017 | euro | 2.000.000,00; |
- esercizio 2018 | euro | 2.000.000,00; |
- esercizio 2019 | euro | 2.000.000,00; |
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta dal presente articolo nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2017, è aumentata di euro 3.960.000,00)
(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2017 dal presente articolo nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, è ridotta di euro 1.700.000,00)