LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 26
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017)
Art. 14(1)
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 delle legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste ,è disposta, per il bilancio 2017-2019, l'autorizzazione di spesa pari ad euro 116.100.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta dal presente articolo nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2017, è aumentata di euro 3.960.000,00)
(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L.R. 1 agosto 2017, n. 19 l'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2017 dal presente articolo nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, è ridotta di euro 1.700.000,00)