LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 27
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 385 del 23 dicembre 2016
Art. 6
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1. Sono rinnovate per l'esercizio 2017 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 1.612.927.643,38 già autorizzati dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) rideterminati dall'articolo 7 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 14 (Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2016.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare incarico al proprio tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 - Programmi 1 e 2.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.