LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3
MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 58 del 3 marzo 2016
Capo II
Programmazione e interventi
Art. 4
Ambito d'intervento regionale
1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:
a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;
c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;
d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;
e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);
f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.
2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.
4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.
5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.
6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.
7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.
8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.
9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.
Art. 5
Programmazione regionale degli interventi
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l'attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.
2. Il programma definisce in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi;
c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
3. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione.
5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.
6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.
8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
9. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:
a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;
b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;
c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 7.
10. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.
11. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.